DIVISIONE DEI BENI

L’avvocato Trezzi segue personalmente gli aspetti relativi alla divisione dei beni nelle pratiche di separazione e di divorzio. 

Un rapporto coniugale o di convivenza porta nel tempo alla costruzione di un patrimonio comune, che si rende necessario ripartire fra i coniugi nel momento in cui il rapporto coniugale venga a mancare. L’avvocato Trezzi ha ampia esperienza nel settore, e si occupa delle questioni relative nelle province di Monza e Brianza, Como, e Lecco. 

Che cos’è la divisione dei beni 

La divisione dei beni si può definire come l’insieme delle azioni legate a sciogliere il patrimonio comune costruito durante un rapporto coniugale, nel momento in cui questo venga sospeso – per una separazione – oppure dissolto – con un divorzio. È importante chiarire che esistono due possibili regimi patrimoniali per le coppie di coniugi: la comunione dei beni e la separazione dei beni. 

Comunione dei beni 

Nel regime di comunione dei beni, a prescindere da quale coniuge sostenga effettivamente la spesa, tutto ciò che viene acquistato durante il matrimonio è cointestato ad entrambi. Esulano da questa regola soltanto i beni posseduti da ciascuno prima del matrimonio, i beni personali, e quelli acquisiti per donazione o successione. 

Separazione dei beni 

In regime di separazione dei beni, invece, ogni coniuge mantiene la proprietà esclusiva di tutto ciò che ha acquistato durante il matrimonio. Deve essere scelta espressamente al momento del matrimonio, altrimenti il regime applicato sarà automaticamente quello della comunione dei beni. 

Come funziona la divisione dei beni nelle pratiche di separazione e di divorzio e nello scioglimento delle unioni civili 

Per le coppie nelle quali sussisteva un regime di comunione dei beni, all’atto della separazione – e nello specifico alla sua formalizzazione, sia in caso di separazione consensuale che giudiziale – questo deve essere sciolto; ciò significa, nella pratica, che sarà necessario distribuire equamente fra le due parti tutti i beni relativi (e quindi in buona sostanza tutto ciò che è stato acquistato fin dal primo giorno del matrimonio). Allo stesso modo, naturalmente, verrà effettuata la divisione in parti uguali dei debiti che siano eventualmente stati contratti per sostenere le necessità della famiglia. 

Le possibilità a tale riguardo sono due. Nel primo caso, ossia la separazione consensuale, i due coniugi raggiungono un accordo condiviso, che il giudice dovrà solo ratificare; nel secondo, ossia qualora le due parti non riescano a convenire ad un accordo, occorrerà procedere ad una separazione giudiziale, nella quale durante la prima udienza il giudice pronuncia lo scioglimento della comunione legale dei beni. La disciplina relativa a separazione e divorzio si applica, identicamente, nello scioglimento delle unioni civili. 

La divisione dei beni nelle coppie conviventi 

In caso di cessazione della convivenza di una coppia convivente more uxorio resta da operare la sola divisione di eventuali beni cointestati, come accadrebbe fra estranei. Fa eccezione naturalmente il caso di un contratto di convivenza, nel quale saranno stabilite anche le modalità di divisione dei beni acquistati durante la durata della convivenza stessa.  

L’importanza dell’avvocato nella divisione dei beni 

Il ruolo chiave dell’avvocato specializzato nel diritto di famiglia in sede di divisione dei beni coniugali per separazione o divorzio è evidente. La combinazione di esperienza e competenza di un legale, unita alla sua posizione di distacco rispetto all’inevitabile coinvolgimento emotivo delle parti in causa, è la miglior garanzia di correttezza e validità dell’accordo di divisione dei beni in caso di separazione consensuale, e allo stesso tempo la miglior tutela degli interessi di ciascuna parte in caso di dibattimento in aula per una separazione giudiziale. 

 

Le domande più frequenti sulla divisione dei beni 

 

I provvedimenti di famiglia possono essere modificati

I provvedimenti del Tribunale in materia di famiglia sono sempre modificabili o revocabili, se avvengono cambiamenti dello stato di fatto (per esempio: se il coniuge obbligato all’assegno di mantenimento ha perso il lavoro, o se ha avuto un altro figlio che deve mantenere; oppure se l’ex coniuge beneficiario di mantenimento si è sposato di nuovo; oppure se un figlio beneficiario di mantenimento è diventato maggiorenne ed economicamente indipendente). 

Le modifiche possono anche essere concordate.  

 

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Lo studio opera prevalentemente presso gli uffici giudiziari del distretto di Monza, Milano, Como e Lecco ma garantisce, la propria assistenza sull’intero territorio nazionale avvalendosi della collaborazione professionale di altri Studi di cui negli anni ne ha testato la fiducia.