In qualsiasi situazione di scioglimento di un rapporto di coppia, dalla separazione al divorzio, le parti in causa più vulnerabili sono sicuramente rappresentate dai figli minorenni, la cui tutela negli accordi fra ex coniugi è stabilita e garantita dalla legge come assolutamente fondamentale. L’avvocato Trezzi si occupa della tutela dei minori nelle cause di separazione e divorzio nelle province di Monza e Brianza, Como, e Lecco.
La legge riconosce come rilevanti i diritti della prole minorenne coinvolta in procedimenti che li riguardino, sia sotto il profilo emotivo che sotto quello legale ed economico. L’importanza di questa tutela è tale da concretizzarsi nella nomina da parte del giudice, in qualsiasi procedimento dove sussista un’ipotesi anche solo astratta di conflitto di interessi con i genitori o di loro mancanza di idoneità, della figura del Curatore Speciale del minore, deputata alla rappresentanza in giudizio dei diritti e interessi del minore stesso.
Tale figura si rende necessaria in caso di conflitto di interesse dei genitori con il minore, in caso di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, con affidamento del minore all’ente territorialmente competente o affidamento endofamiliare, oppure ogniqualvolta vi siano degli interessi economici del minore da tutelare, in contrasto con quelli dei genitori, o quando i genitori non riescono a mettersi d’accordo tra di loro su scelte importanti riguardo ai figli, afferenti la salute, l’educazione, l’istruzione, etc .
L’avvocato Mea Trezzi è iscritta nelle liste dei curatori speciali del minore, presso il Tribunale di Monza, dal quale riceve svariati incarichi di rappresentanza.
In qualsiasi pronunciamento del tribunale su questioni di questo tipo, il criterio fondante deve sempre essere l’interesse del minore, la cui difesa deve regolare tutte le decisioni in merito.
Ciò detto, la tutela dei minori sotto questi aspetti può essere riassunta nei punti seguenti:
La legge annovera chiaramente (art. 337 ter, comma 2 c.c.). fra i compiti del Giudice quello di stabilire l’entità e la modalità del contributo economico di ciascuna delle parti al sostentamento della prole . Tale istanza è ritenuta tanto importante che non dipende neppure dal fatto che una delle due parti la richieda: il giudice ha, infatti, facoltà, come chiarito in Cassazione con la sentenza 3206/2019, di procedere autonomamente a tale provvedimento. Il calcolo del contributo di ciascuna parte dovrà essere effettuato in base alle effettive risorse economiche di ciascun genitore, tenendo parimenti conto dell’evoluzione delle necessità dei figli con il passare degli anni. È espresso dovere di entrambi i genitori quello di contribuire al mantenimento dei propri figli.
La legge riconosce al figlio minorenne o maggiorenne non indipendente il diritto di continuare ad abitare nella stessa casa dove è cresciuto fino a quel momento; la norma è finalizzata alla tutela dei figli al fine di evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate.
Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.
Il diritto all’assegnazione è strettamente connesso alla collocazione del figlio, pertanto, nel momento in cui il figlio cesserà di abitare nella casa coniugale/familiare poiché ha raggiunto la sua indipendenza economica, cesserà il relativo diritto del genitore di vedersi assegnata la casa.
Il diritto alla bigenitorialità sancisce che il minore deve poter mantenere relazioni significative con entrambi i rami della propria famiglia, non soltanto con il padre e la madre ma anche con i loro nuclei familiari, comprensivi ad esempio dei nonni o degli zii.
Il decreto legislativo 154/2013, in attuazione della legge 219/2012, con l’intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, ha riconosciuto e codificato il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora questo diritto fosse ostacolato, gli ascendenti sono legittimati a rivolgersi al Tribunale.
È precisa responsabilità del genitore con cui il figlio risiede abitualmente garantire, secondo la cadenza stabilita dal giudice stesso, la possibilità del figlio minorenne di frequentare regolarmente l’altro genitore e i suoi parenti; una responsabilità tanto importante che il mancarvi, o peggio l’ostacolarla, può portare addirittura alla perdita della custodia condivisa o a provvedimenti sanzionatori anche di natura economica (ex art 473 bis. 39 c.p.c.).
“Cari genitori separati, Non usate i figli come ostaggio.
I genitori si separano e tante volte il figlio è preso come ostaggio: il papà gli parla male della mamma e la mamma gli parla male del papà, e si fa tanto male. Dirò a voi che vivete matrimoni separati mai, mai, mai, prendere il figlio come ostaggio, voi siete separati per tante difficoltà e motivi, la vita vi ha dato questa prova, ma che i figli non siano quelli che portano il peso di questa separazione”
(Papa Francesco)
“Che i figli non siano usati come ostaggi contro l’altro coniuge, che i figli crescano sentendo che la mamma parla bene del papà anche se non sono più insieme, e che papà parla bene della mamma; questo è molto importante e molto difficile, ma potete farcela.
A volte è meglio che i due genitori si separino per il bene dei figli.”
(Papa Francesco)
Alla base di qualsiasi decisione del tribunale in merito all’affidamento dei figli minori sussiste un principio essenziale: la capacità genitoriale non dipende necessariamente dal buon funzionamento delle dinamiche di coppia. Per questo motivo, l’affidamento condiviso, con uguali diritti e uguali responsabilità di istruzione, educazione e assistenza per entrambi i genitori, ai quali si richiede un atteggiamento collaborativo su tutte le decisioni di rilievo, è ormai acquisito come modalità standard, anche nei casi in cui vi sia stata separazione o divorzio con addebito, e si riconosca quindi una precisa responsabilità di uno dei due genitori nel fallimento del rapporto matrimoniale. L’affidamento esclusivo, che fino al 2006 era la regola, è oggi ritenuto un provvedimento estremo, da applicarsi solo nei casi in cui uno dei due genitori sia manifestatamente non idoneo a ricoprire il proprio ruolo.
Al di là dei già citati casi gravi nei quali la concreta situazione familiare richieda la nomina da parte del giudice di un Curatore Speciale del minore, in generale la consulenza e la collaborazione di un avvocato nelle cause di separazione e divorzio hanno un ruolo molto importante nel ridurre il trauma psicologico e la fatica emotiva vissute dai figli minorenni di fronte a tali eventi. In quanto figura terza e competente, infatti, l’avvocato può – e ha un preciso dovere deontologico in merito – assicurarsi che i rapporti e il dialogo fra le due parti procedano nel modo più sereno e corretto possibile, evitando l’esacerbarsi delle ostilità e anzi mirando ad una composizione quanto più possibile serena della rottura, così da tutelare il più possibile non soltanto gli interessi economici e legali, ma anche il diritto dei figli di non essere coinvolti direttamente nel conflitto fra i genitori.
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Lo studio opera prevalentemente presso gli uffici giudiziari del distretto di Monza, Milano, Como e Lecco ma garantisce, la propria assistenza sull’intero territorio nazionale avvalendosi della collaborazione professionale di altri Studi di cui negli anni ne ha testato la fiducia.