DIVORZIO

L’avvocato Trezzi segue personalmente le pratiche relative al divorzio, garantendo assistenza legale specializzata. 

Nel momento in cui la riconciliazione in una coppia si dimostra impossibile, il divorzio è l’evento che scioglie definitivamente ogni vincolo matrimoniale: è un momento delicato, nel quale l’assistenza di un avvocato specializzato assicura equità e correttezza negli accordi stipulati. L’avvocato Trezzi segue e gestisce le pratiche di divorzio nelle province di Monza e Brianza, Como, e Lecco. 

 

Che cos’è il divorzio e come funziona 

Il divorzio è l’atto con il quale il vincolo matrimoniale cessa di esistere: nello specifico, ad esempio, i due ex-coniugi divorziati possono risposarsi, e vengono esclusi dai reciproci assi ereditari. Allo stesso tempo, a seconda delle situazioni e dei particolari accordi che le due parti stabiliscono, è possibile che una delle due debba all’altra la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento. A rimanere invece del tutto invariati, secondo la disciplina della tutela dei minori, sono i doveri di mantenimento diretto dei figli, così come il diritto a partecipare alla loro vita ed educazione. 

 

L’ordinamento legale italiano presenta una particolarità nella disciplina dello scioglimento del matrimonio: prevede infatti (salvo casi particolari) che questo sia solitamente preceduto da un periodo di separazione consensuale (di durata minima di 6 mesi) o giudiziale (che deve, al contrario, avere una durata minima di 12 mesi). Verificati questi prerequisiti, le possibilità – come vale del resto per la separazione – sono due: il divorzio consensuale e quello giudiziale. 

Le due procedure sono del tutto analoghe a quelle previste per la separazione consensuale e giudiziale; nel caso del divorzio consensuale, infatti, le due parti presentano al Tribunale un ricorso congiunto, sottoscritto personalmente dai coniugi, nel quale stabiliscono le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio, e tali accordi avranno ad oggetto l’affidamento dei figli e la loro permanenza con ciascuno dei due genitori, l’importo dell’assegno di mantenimento, la ripartizione delle spese straordinarie, l’assegnazione eventuale della casa coniugale 

Verificato che questi accordi non ledano i diritti indisponibili, che non siano contrari a norme imperative e di ordine pubblico e siano rispettosi dei diritti della prole, il giudice procederà allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciando sentenza. 

 

Il divorzio giudiziale, al contrario, è la procedura necessaria qualora le due parti non riescano a trovare un accordo su tutti i punti prima elencati. In tal caso, il giudice fisserà una prima udienza in cui prendere i provvedimenti urgenti e provvisori in merito al mantenimento del coniuge svantaggiato e dei figli, al collocamento di questi ultimi e relativi diritti di visita, e all’assegnazione della casa coniugale; a questa seguiranno altre udienze, come in qualsiasi causa civile, per pervenire, alla fine, ad una sentenza di divorzio giudiziale che includa le disposizioni definitive in merito ai punti già citati. Sarà però possibile chiedere subito una sentenza parziale relativa al solo fatto del divorzio, così da ottenerne l’immediata dichiarazione, discutendo invece gli aspetti economici con i normali tempi del tribunale. 

È importante segnalare un’opportunità recentemente introdotta con la legge Cartabia (art. 473 bis.49 c.p.c.) che ha reso possibile presentare contestualmente sia la richiesta di separazione che di divorzio in caso di procedure contenziose; la Cassazione ha ulteriormente chiarito, nella sentenza 28727 del 16 ottobre 2023, come tale possibilità sia aperta anche ai coniugi che procedano in maniera consensuale, consentendo così di evitare i costi e i tempi di due diversi procedimenti giudiziari. 

L’importanza dell’avvocato nel divorzio 

L’assistenza professionale di un avvocato divorzista è di importanza fondamentale per le parti in causa, sia nel caso di un divorzio consensuale che, ovviamente, in quello di un divorzio giudiziale. Se è infatti evidente che nella seconda eventualità la rappresentanza in tribunale da parte di un legale specializzato sia assolutamente necessaria, allo stesso modo la presenza e la consulenza degli avvocati delle due parti può dimostrarsi di enorme utilità anche di fronte ad un divorzio consensuale, dove questi possono fungere da parti neutrali, esperte ed emotivamente distaccate, facilitando la negoziazione e il raggiungimento di un accordo equo e corretto sotto il piano legale, il che renderà molto più rapide e sicure le procedure legali successive e quindi più tempestivo il raggiungimento dell’obiettivo di scioglimento del vincolo coniugale. 

 

Le domande più frequenti sul divorzio 

Dopo quanto tempo posso chiedere il divorzio? 

Il divorzio si ottiene solo su richiesta di uno o di entrambi i coniugi già separati. Infatti, tranne che in casi particolari e ristretti, per poter divorziare occorre che ci sia già stata la separazione e che sia trascorso il tempo previsto dalla legge: 

  • se la separazione è stata consensuale, il divorzio può essere chiesto dopo 6 mesi dall’udienza presidenziale; 
  • se la separazione è stata giudiziale, il divorzio può essere chiesto dopo 1 anno dall’udienza presidenziale; 
  • se la separazione è stata raggiunta con una negoziazione assistita, il divorzio può essere chiesto dopo 6 mesi dalla data certificata dell’accordo di separazione; 
  • se la separazione è avvenuta davanti l’Ufficiale di Stato civile, il divorzio può essere chiesto dopo 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione raggiunto davanti a lui 

 

L’assegno divorzile è periodico o viene corrisposto una tantum? 

L’assegno divorzile può essere erogato mensilmente, oppure nella forma una tantum. 

La scelta è delle parti, tuttavia, è importante ricordare che l’assegno divorzile periodico, deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi, pertanto, è soggetto alle imposte, a differenza dell’assegno una tantum che non deve essere dichiarato; esso non costituisce reddito per chi lo riceve e, di conseguenza, non è soggetto a tassazione. 

 

Quando si può richiedere una quota della liquidazione (TFR) dell’ex coniuge? 

L’art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. 

Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell’assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione. 

 

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Lo studio opera prevalentemente presso gli uffici giudiziari del distretto di Monza, Milano, Como e Lecco ma garantisce, la propria assistenza sull’intero territorio nazionale avvalendosi della collaborazione professionale di altri Studi di cui negli anni ne ha testato la fiducia.