Nel panorama giuridico italiano, la figura della convivenza more uxorio ha acquisito negli ultimi decenni una rilevanza sociale crescente. Tuttavia, sotto il profilo successorio, il nostro ordinamento continua a mantenere una visione ancorata al matrimonio e alla parentela, lasciando scoperta la posizione del convivente. In assenza di una normativa specifica, il convivente sopravvissuto non gode, salvo testamento, di alcun diritto ereditario nei confronti del defunto. Questa realtà impone una riflessione attenta e lungimirante per tutte le coppie di fatto che intendano tutelarsi vicendevolmente anche dopo la morte.
La legge n. 76/2016, nota come “Legge Cirinnà”, ha introdotto nel nostro ordinamento il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la regolamentazione delle convivenze di fatto. Tuttavia, in materia di successioni, il convivente – sia eterosessuale sia omosessuale – non ha acquisito alcuna legittimazione automatica ad ereditare. L’unico strumento realmente efficace per garantire diritti al convivente rimane, dunque, il testamento.
Il testamento rappresenta l’unico mezzo con cui una persona può destinare i propri beni al convivente, evitando che essi finiscano, in mancanza di disposizioni testamentarie, ai parenti secondo le regole della successione legittima di cui agli articoli 565 e seguenti del codice civile.
È bene precisare che il convivente, anche se convivente da decenni e legato da un rapporto affettivo e familiare riconosciuto, non è compreso nell’elenco dei successibili legittimi. Pertanto, senza un testamento, egli non ha alcun diritto sull’eredità del partner defunto. Non rileva in questo senso né la durata della convivenza, né l’eventuale registrazione della stessa presso l’anagrafe, né la coabitazione stabile. L’unica possibilità di riconoscere un diritto successorio al convivente è dunque mediante una disposizione testamentaria.
Il testamento può essere redatto nelle forme ordinarie previste dalla legge: olografo (art. 602 c.c.), pubblico (art. 603 c.c.) o segreto (art. 604 c.c.). Ciascuna di queste forme offre determinate garanzie, ma la scelta dovrebbe sempre essere valutata in relazione alla complessità del patrimonio, alla presenza di eredi legittimari e al grado di certezza che si vuole attribuire all’atto.
Nel predisporre un testamento a favore del convivente, il testatore deve tener conto della tutela che la legge accorda ai cosiddetti “legittimari”, ovvero a quei soggetti che, a norma dell’articolo 536 c.c., non possono essere esclusi dall’eredità e ai quali spetta una quota riservata per legge. Essi sono il coniuge, i figli (compresi quelli naturali e adottivi) e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
La presenza di uno di questi soggetti limita la libertà testamentaria: il testatore non può disporre dell’intero patrimonio come meglio crede, ma deve riservarne una parte ai legittimari. La quota disponibile (cioè la parte di cui si può liberamente disporre) varia in base alla composizione del nucleo familiare. Ad esempio, se vi è un solo figlio, a quest’ultimo spetta almeno la metà del patrimonio; se vi sono più figli, due terzi. Se vi è un coniuge e un figlio, metà del patrimonio spetta loro come legittima, mentre l’altra metà è disponibile.
Di conseguenza, il convivente potrà essere destinatario di disposizioni testamentarie solo entro i limiti della quota disponibile. Qualora queste disposizioni ledano i diritti dei legittimari, questi potranno agire con l’azione di riduzione prevista dagli articoli 554 e seguenti del codice civile, volta a reintegrare la quota di legittima lesa. Tale azione può comportare anche la restituzione dei beni da parte del convivente beneficiario, qualora non sia possibile soddisfare i legittimari con altri beni.
Una delle preoccupazioni principali di chi convive riguarda la possibilità, per il convivente superstite, di continuare a vivere nella casa familiare. Il legislatore, pur non riconoscendo al convivente diritti ereditari, ha previsto una forma di tutela indiretta all’art. 1, comma 42, della legge n. 76/2016, secondo cui il convivente di fatto ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni.
Qualora la casa di comune residenza non sia di proprietà del convivente deceduto ma sia oggetto di contratto di locazione, nel caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Tale tutela è assai modesta e non risolve il problema qualora il convivente deceduto fosse proprietario esclusivo dell’immobile. In assenza di testamento, l’immobile entrerà nella massa ereditaria e verrà devoluto ai successibili legittimi, i quali potranno anche decidere di vendere il bene o di escludere il convivente superstite.
È quindi fondamentale, qualora si voglia garantire al convivente la possibilità di continuare a vivere nella casa comune, prevedere espressamente nel testamento l’attribuzione della proprietà, dell’usufrutto o del diritto di abitazione sull’immobile. In caso contrario, il convivente potrebbe ritrovarsi, alla morte del partner, privo di ogni tutela effettiva e costretto a lasciare l’abitazione, una volta decorso il termine di legge che gli consente di abitare la casa di comune residenza.
In assenza di legittimari, la libertà testamentaria è piena. Il testatore può decidere liberamente a chi destinare il proprio patrimonio, inclusi amici, enti morali, associazioni e, ovviamente, il convivente. È questo il caso in cui il convivente superstite potrà ricevere, per testamento, l’intero patrimonio del defunto, senza timore di azioni di riduzione o rivendicazioni da parte di parenti, anche prossimi, come fratelli e sorelle.
È importante sottolineare che i fratelli, le sorelle e gli altri parenti collaterali non sono legittimari. La loro posizione successoria è solo eventuale, e subordinata all’assenza di disposizioni testamentarie. Ai sensi dell’articolo 565 c.c., tali soggetti vengono in rilievo solo in caso di successione legittima. Ma, se il defunto ha fatto testamento, essi possono essere esclusi completamente dalla successione. Il convivente può, dunque, essere nominato erede universale, senza che ciò integri una violazione di legge.
La giurisprudenza ha ribadito più volte che la convivenza more uxorio non produce effetti successori, se non nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Risulta evidente dunque come il convivente possa essere tutelato solo mediante atti di autonomia privata, quali il contratto di convivenza e il testamento.
Alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, è evidente che le coppie di conviventi debbano prestare particolare attenzione alla pianificazione successoria. In mancanza di un testamento, il convivente sopravvissuto rischia di essere escluso da qualsiasi diritto sul patrimonio del partner defunto, anche dopo una vita trascorsa insieme. È quindi fondamentale redigere un testamento che tenga conto sia dei desideri del disponente, sia dei limiti imposti dalla legge in presenza di legittimari, perché solo attraverso un’attenta pianificazione testamentaria è possibile garantire al convivente una tutela reale ed effettiva.
La consulenza di un professionista esperto in diritto delle successioni è dunque da consigliarsi caldamente, soprattutto nei casi complessi, al fine di evitare future controversie, impugnazioni e disagi per il convivente superstite.
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