Nel panorama odierno, profondamente influenzato dall’innovazione tecnologica, si è affermata una nuova categoria di beni destinata a porre questioni giuridiche inedite: i beni digitali. La cosiddetta eredità digitale comprende tutti gli asset digitali, siano essi economici, affettivi o informativi, che una persona accumula nel corso della propria esistenza e che sopravvivono alla sua morte. Si tratta di un ambito vasto e multiforme, che abbraccia dati conservati su cloud, contenuti multimediali, account di social network, indirizzi email, criptovalute, contratti stipulati online e, più in generale, ogni traccia della presenza digitale dell’individuo.
Questa nuova dimensione patrimoniale solleva interrogativi delicati dal punto di vista successorio, in un contesto normativo italiano che, allo stato attuale, non prevede una disciplina organica e specifica sull’eredità digitale. Nonostante ciò, il diritto civile italiano, grazie alla sua capacità di adattamento e interpretazione, offre comunque alcuni strumenti utili per affrontare il tema. Sarà necessario, tuttavia, un approccio sistematico, che tenga conto sia dei principi generali del diritto delle successioni, sia della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei contratti digitali.
Il termine eredità digitale non trova, ad oggi, un’esplicita definizione legislativa nel nostro ordinamento. Esso si riferisce, in via generale, all’insieme dei beni digitali di una persona deceduta, intesi come ogni contenuto, informazione o diritto di accesso custodito in formato digitale o accessibile mediante strumenti digitali. I beni digitali ereditabili possono essere distinti, a seconda della loro natura, in tre grandi categorie.
La prima categoria è quella dei beni digitali patrimoniali, i quali hanno un valore economico diretto. Tra questi rientrano le criptovalute (come Bitcoin ed Ethereum), i Non-Fungible Tokens (NFT), i domini web e gli eventuali crediti vantati nei confronti di piattaforme online. Trattandosi di beni suscettibili di valutazione economica, essi rientrano a pieno titolo nell’asse ereditario, secondo le regole generali previste dal codice civile.
La seconda categoria è rappresentata dai beni digitali non patrimoniali, che rivestono un valore affettivo o culturale, come fotografie, video personali, corrispondenza email e post sui social network. La loro trasmissibilità è controversa, poiché si scontra con i diritti della personalità del de cuius e con le clausole contrattuali imposte dalle piattaforme online.
Infine, esiste una terza categoria composta dalle credenziali e dai codici di accesso, ossia password, PIN, chiavi crittografiche e altri strumenti di autenticazione. Questi elementi, pur non essendo beni in senso proprio, sono fondamentali per accedere ai beni digitali veri e propri. La loro gestione post mortem rappresenta uno dei nodi più complessi dell’eredità digitale.
In assenza di una normativa specifica sull’eredità digitale, il testamento rappresenta oggi lo strumento principale per regolare la destinazione dei beni digitali dopo la morte del titolare. Ai sensi dell’articolo 587 del codice civile, il testamento è l’atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze, in tutto o in parte. La nozione di “sostanze” può essere intesa in senso estensivo, includendo anche i beni digitali patrimoniali.
Per questo motivo, è del tutto possibile, secondo la dottrina prevalente, inserire nel testamento disposizioni riguardanti la trasmissione di account, criptovalute e contenuti digitali: tuttavia, emergono difficoltà di natura tecnica e giuridica, e una delle più rilevanti riguarda proprio la gestione delle credenziali d’accesso, le quali spesso non sono indicate nel testamento stesso per motivi di sicurezza. È quindi prassi sempre più diffusa quella di affiancare al testamento un documento separato, denominato testamento digitale, nel quale l’autore fornisce un elenco aggiornato delle proprie credenziali, custodito presso una persona di fiducia o mediante strumenti di archiviazione sicuri.
Nonostante l’utilità pratica del testamento digitale, è opportuno precisare che esso non ha valore giuridico autonomo in Italia, se non in quanto collegato ad un testamento formale. Pertanto, in assenza di un testamento redatto nelle forme previste dal codice civile (olografo, pubblico o segreto), le disposizioni contenute nel testamento digitale potrebbero essere prive di efficacia.
Una delle problematiche più complesse concerne il diritto degli eredi di accedere agli account digitali del defunto. In linea di principio, l’accesso ai beni ereditari è garantito dall’articolo 456 del codice civile, il quale stabilisce che l’eredità si apre al momento della morte del soggetto, e che essa si devolve agli eredi.
Tuttavia, quando si tratta di account online, occorre confrontarsi con i termini di servizio delle piattaforme digitali, spesso regolati dal diritto estero, che prevedono clausole di intrasferibilità o di estinzione automatica dell’account in caso di morte dell’utente. In tali casi, l’erede si trova nell’impossibilità di esercitare il proprio diritto, nonostante sia titolare della posizione giuridica del de cuius.
La giurisprudenza italiana ha cominciato a prendere posizione su questo tema. Particolarmente significativa è l’ordinanza del Tribunale di Milano del 10 febbraio 2021, che ha riconosciuto ai familiari di un soggetto deceduto il diritto di accedere ai dati contenuti nell’account Apple del defunto, ritenendo che tale accesso fosse giustificato dall’interesse familiare alla conservazione della memoria e da ragioni affettive. La decisione, sebbene non faccia giurisprudenza consolidata, rappresenta un importante precedente.
Occorre inoltre considerare la normativa sulla protezione dei dati personali, in particolare l’articolo 2-terdecies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il quale prevede che i diritti relativi ai dati personali delle persone decedute possano essere esercitati dai soggetti che hanno un interesse proprio, o agiscono a tutela dell’interessato, salvo che il defunto non lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta. Questa norma offre una base legale per l’accesso post mortem ai dati personali digitali.
Un tema particolarmente spinoso è rappresentato dalla trasmissione ereditaria delle criptovalute. Questi strumenti digitali, essendo basati su tecnologie di crittografia e blockchain, non sono riconducibili a un’autorità centrale e non sono legati ad alcun sistema bancario tradizionale. Il possesso di una criptovaluta è determinato esclusivamente dal possesso della chiave privata, che consente di effettuare transazioni.
Tale particolarità pone una questione critica: se l’erede non dispone della chiave privata del wallet del defunto, non sarà tecnicamente possibile accedere al contenuto dell’account, anche se giuridicamente ne è diventato titolare. In questi casi, la successione si scontra con una barriera tecnica insormontabile, con il rischio concreto che gli asset digitali vadano definitivamente perduti. La soluzione può consistere nella pianificazione preventiva, attraverso strumenti di legacy management o software di gestione delle chiavi digitali che prevedono la trasmissione programmata delle credenziali a una persona di fiducia in caso di morte.
Anche sotto il profilo fiscale, le criptovalute pongono questioni rilevanti. L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 788/2021, ha chiarito che le criptovalute devono essere incluse nella dichiarazione di successione se detenute al momento della morte, equiparandole, ai fini fiscali, a valute estere.
Alla luce delle problematiche emerse, è evidente la necessità di un intervento legislativo organico che disciplini in maniera compiuta l’eredità digitale. In altri ordinamenti, come negli Stati Uniti, alcuni Stati hanno adottato il Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA), che riconosce esplicitamente ai fiduciari il diritto di accedere ai beni digitali dei defunti. In Italia, invece, ci si affida all’interpretazione giurisprudenziale e ai principi generali del diritto civile.
Nel frattempo, è opportuno che ogni individuo prenda consapevolezza dell’importanza della propria eredità digitale, predisponendo strumenti adeguati alla sua gestione. Redigere un testamento, custodire in modo sicuro le credenziali, affidarsi a un fiduciario digitale e mantenere aggiornato un inventario dei propri asset digitali sono tutte misure che possono evitare controversie e perdite irreparabili.
L’eredità digitale, pur essendo ancora in una zona grigia del diritto, è ormai un elemento essenziale del patrimonio della persona. E come tale, merita di essere trattata con la stessa cura e attenzione che si riserva ai beni materiali.
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