La divisione giudiziale a seguito di successione

L’apertura della successione e l’individuazione dei beni e degli eredi

Con l’apertura della successione, che coincide con il momento della morte del de cuius ai sensi dell’art. 456 del Codice Civile, si apre una fase giuridica estremamente delicata: quella della trasmissione del patrimonio ereditario agli eredi. È a questo punto che diviene necessario ricostruire due elementi fondamentali: da un lato, l’insieme dei soggetti chiamati a succedere e, dall’altro, la consistenza patrimoniale dell’eredità.
L’individuazione degli eredi può derivare direttamente dalla legge, nel caso di successione legittima, oppure da un atto di ultima volontà, nel caso di successione testamentaria. Se il testatore ha operato una divisione specifica dei beni tra i suoi eredi — quella che viene tecnicamente definita divisio inter liberos ai sensi dell’art. 734 c.c. — non si pone, almeno in linea teorica, alcun problema pratico di riparto, poiché ogni bene sarà stato già assegnato individualmente.
Il problema sorge, invece, in tutti quei casi in cui o manca un testamento oppure il testamento si limita ad attribuire agli eredi quote ideali dell’asse ereditario, senza specificare a chi spetti ogni singolo bene. In queste situazioni si configura una comunione ereditaria disciplinata dall’art. 1100 e ss. c.c. Finché la comunione permane, tutti i beni dell’eredità sono indivisi tra gli eredi, i quali vi partecipano con una quota proporzionale alla loro spettanza ereditaria.

Dalla comunione ereditaria alla divisione: la scelta tra accordo e contenzioso

L’art. 713 c.c. stabilisce espressamente che ciascun coerede possa in qualsiasi momento chiedere la divisione.
La modalità migliore per giungere alla divisione è quella consensuale. Gli eredi, attraverso un accordo tra loro, procedono alla divisione volontaria dei beni, eventualmente con l’assistenza di un notaio, se vi sono beni immobili. Tuttavia, nella prassi, non è raro che sorgano divergenze tra i coeredi. I motivi di disaccordo possono essere molteplici: un erede può voler vendere mentre un altro preferisce mantenere l’immobile, può esservi disaccordo sulla stima di un bene, sulla necessità di ristrutturazioni o addirittura su chi debba vedersi attribuito un certo cespite.
In questi casi, se non si riesce a comporre la controversia, l’unico strumento per superare l’impasse è il ricorso alla divisione giudiziale, ovvero l’instaurazione di un procedimento civile volto allo scioglimento coattivo della comunione ereditaria.

La divisione giudiziale: introduzione e presupposti

La divisione giudiziale è disciplinata, quanto al procedimento, dagli articoli 784 e ss. del Codice di Procedura Civile. Si tratta di un procedimento contenzioso ordinario che si sviluppa in due fasi. La prima ha natura dichiarativa e mira all’accertamento del diritto dei condividenti, alla determinazione delle quote spettanti e alla ricostruzione dell’asse ereditario. Solo una volta che questi elementi sono stati chiariti, il giudice può passare alla seconda fase, di tipo esecutivo, nella quale si procede concretamente alla formazione delle porzioni da attribuire ai singoli eredi.
Durante il processo, il giudice può disporre ogni mezzo istruttorio utile, tra cui una perizia estimativa da parte di un consulente tecnico d’ufficio (CTU), necessaria per accertare il valore dei beni ereditari e la possibilità di una divisione in natura.

I criteri di formazione delle porzioni: indivisibilità, conguagli e sorteggio

Il giudice, nell’operare la divisione, deve attenersi a criteri ben precisi. In primo luogo, la legge predilige la divisione in natura, che consiste nell’attribuire a ciascun erede beni materiali corrispondenti alla sua quota (art. 720 c.c.). Tuttavia, quando i beni non sono comodamente divisibili — ad esempio, un immobile che perderebbe di valore se frazionato — essi possono essere attribuiti a uno solo dei coeredi, con l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere agli altri un conguaglio in denaro.
Un esempio classico è dato dalla casa familiare: se vi è un solo immobile e più eredi, e uno di essi è disposto a riceverlo interamente corrispondendo il valore della quota agli altri, il giudice può disporre tale assegnazione.
Quando invece più condividenti manifestano interesse per lo stesso bene indivisibile e nessuno è disposto a rinunciare o a compensare gli altri con un conguaglio, si può disporre la vendita del bene e la ripartizione del ricavato tra gli eredi, ai sensi dell’art. 720 c.c.
Un’ulteriore ipotesi è quella dell’estrazione a sorte dei lotti, prevista dall’art. 729 c.c. Tale modalità interviene quando è possibile formare porzioni di uguale valore, ciascuna contenente beni simili o omogenei: il giudice, con l’ausilio del perito, forma i lotti e li attribuisce mediante sorteggio, nel rispetto dell’imparzialità.

L’intervento del consulente tecnico d’ufficio

Uno degli snodi fondamentali del procedimento di divisione giudiziale è rappresentato dalla consulenza tecnica d’ufficio, che il giudice dispone quasi sistematicamente. Il CTU ha il compito di ricostruire l’intero asse ereditario, valutare i beni in esso ricompresi, verificarne la divisibilità e proporre soluzioni concrete per la formazione delle porzioni.
La perizia può riguardare beni immobili, mobili di valore, partecipazioni societarie e addirittura rapporti bancari. La sua importanza è tale che, nella pratica, la proposta divisionale elaborata dal CTU costituisce spesso la base per la decisione del giudice o per una transazione tra le parti in corso di causa.
La giurisprudenza ha chiarito più volte il ruolo centrale della perizia nella divisione giudiziale. Il principio è che il giudice operi da “perito dei periti”; nella determinazione dei valori dei beni, può discostarsi dalla stima del perito solo motivando specificamente le ragioni di tale scelta.

Gli effetti della divisione giudiziale e le impugnazioni

La sentenza che conclude il procedimento divisionale ha natura costitutiva: scioglie la comunione e attribuisce definitivamente i beni a ciascun erede.

 

La divisione giudiziale si presenta, dunque, come uno strumento indispensabile per la soluzione dei conflitti successori, quando l’accordo tra eredi si rivela impossibile. Essa consente di giungere, seppure in via coattiva, allo scioglimento della comunione ereditaria e alla concreta attribuzione dei beni.
È tuttavia un percorso che, per la sua complessità, richiede attenzione, competenza e spesso lunghi tempi giudiziari ed elevati costi. È per questo che, ove possibile, è sempre preferibile una soluzione concordata, magari tramite la consulenza legale preventiva. Ma quando il dissenso è insanabile, la via giudiziale resta l’unico strumento in grado di ristabilire l’equilibrio tra le parti e garantire la giustizia sostanziale.

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