Sono single: posso adottare un bambino? Un nuovo scenario giuridico

La possibilità per una persona single di adottare un minore è da lungo tempo oggetto di dibattito in Italia, con un assetto normativo che, fino a tempi recentissimi, ha mantenuto un’impostazione fortemente restrittiva. Tuttavia, nel marzo 2025, un’importante sentenza della Corte Costituzionale ha segnato un punto di svolta in materia di adozioni internazionali. La decisione n. 33 del 2025 ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva in modo categorico le persone singole residenti in Italia dalla possibilità di accedere all’adozione internazionale. Questo intervento della Consulta rappresenta una riforma epocale, destinata a influenzare profondamente anche il futuro assetto delle adozioni nazionali.

Per comprendere appieno la portata di questa novità, è necessario inquadrare il sistema normativo vigente, distinguere nettamente tra adozione nazionale e adozione internazionale e analizzare il contenuto e gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale.

 Il quadro normativo prima della sentenza 33/2025

La legge n. 184 del 4 maggio 1983, riguardante la “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, rappresenta il testo normativo fondamentale in materia. Questa legge, nel suo impianto originario, subordinava l’adozione alla sussistenza di requisiti molto specifici, volti a garantire la stabilità affettiva ed educativa del nucleo familiare adottivo.

In particolare, l’articolo 6 della legge 184/1983 stabiliva che l’adozione può essere richiesta da coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo complessivo di almeno tre anni. L‘età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

Anche dopo alcune riforme, tra cui quella del 2001, che ha ampliato la possibilità di adozione anche a coppie coniugate da meno di tre anni purché abbiano convissuto stabilmente, la regola generale è sempre rimasta la stessa: l’adozione è un istituto concepito per coppie eterosessuali sposate.

Le persone singole, invece, sono state escluse dal percorso di adozione piena, potendo al massimo accedere all’adozione in casi particolari (art. 44 della legge 184/1983), un istituto distinto dall’adozione legittimante e con effetti giuridici meno ampi. L’articolo 44 prevede infatti che il minore non venga adottato come figlio pieno e legittimo, ma che si stabilisca un rapporto di tipo affine o assistenziale, utile nei casi in cui non sia possibile l’adozione ordinaria. Nel contesto internazionale, l’articolo 29-bis, introdotto nel 2001, subordinava l’adozione internazionale alle medesime condizioni previste per l’adozione nazionale. In pratica, anche l’adozione di minori stranieri in stato di abbandono era preclusa ai single. Questo assetto, benché giustificato con esigenze di tutela dell’interesse del minore, è stato a lungo criticato per la sua rigidità.

La svolta del 2025: contenuto e motivazioni della sentenza della Consulta

La sentenza n. 33 del 2025 rappresenta un momento di rottura con il passato. In questa pronuncia, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui escludeva in via assoluta le persone singole residenti in Italia dalla possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero.

La Corte ha fondato la propria decisione su diversi parametri costituzionali, in particolare gli articoli 2, 3, 30 e 117 della Costituzione italiana. In primo luogo, è stato riconosciuto che l’esclusione assoluta delle persone singole contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto introduce una discriminazione non giustificata tra coppie sposate e individui singoli. In secondo luogo, l’articolo 2, che tutela i diritti inviolabili della persona, è stato richiamato per sottolineare l’importanza del diritto all’autodeterminazione individuale, anche nella costruzione di una famiglia.

La Corte ha poi evidenziato come la preclusione assoluta fosse in contrasto con l’articolo 30 della Costituzione, che tutela il diritto dei minori a ricevere cura ed educazione, affermando che l’interesse superiore del minore, sancito anche dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, debba sempre prevalere rispetto a automatismi normativi discriminatori.

Un altro passaggio centrale della motivazione riguarda l’articolo 117 della Costituzione, in relazione agli obblighi derivanti da norme internazionali, in particolare la Convenzione dell’Aja del 1993 sull’adozione internazionale. Tale convenzione impone agli Stati firmatari di valutare l’idoneità dei richiedenti l’adozione caso per caso, tenendo come unico criterio guida il superiore interesse del minore. La norma italiana, nella parte impugnata, violava questo principio, adottando un criterio esclusivo e formale basato sullo stato civile del richiedente.

 Effetti concreti della decisione: cosa cambia per i single

A seguito della sentenza della Consulta, le persone single residenti in Italia possono ora presentare la propria dichiarazione di disponibilità per l’adozione internazionale, dando così avvio al percorso di valutazione dell’idoneità da parte del tribunale per i minorenni. Non si tratta, tuttavia, di una automatica equiparazione tra coppie e single. La valutazione dell’idoneità resta un passaggio necessario, e il giudice dovrà valutare caso per caso se il soggetto proponente sia in grado di offrire al minore un ambiente affettivo, educativo e materiale adeguato. È quindi importante sottolineare che l’adozione non è un diritto soggettivo pieno e incondizionato, ma un istituto volto a garantire l’interesse del minore. La novità introdotta dalla Consulta non toglie rilevanza a questa esigenza fondamentale, ma elimina una preclusione rigida e aprioristica, che non permetteva neppure l’avvio della procedura.

Occorre inoltre osservare che la possibilità di adottare un minore straniero richiede l’intervento e l’autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali, oltre al coinvolgimento di enti autorizzati. Anche gli Stati d’origine dei minori adottabili devono essere disposti a considerare validi i procedimenti da parte di cittadini single italiani: il mutamento della norma interna non può forzare le scelte sovrane di Paesi terzi.

La normativa nazionale: un cambiamento ancora atteso

Se la sentenza n. 33/2025 ha aperto un varco importante nell’ambito dell’adozione internazionale, il quadro nazionale resta invece ancorato alla disciplina originaria. L’articolo 6 della legge 184/1983, come sopra ricordato, continua a stabilire che l’adozione piena è riservata alle coppie sposate. Le persone single possono ricorrere, al più, all’adozione in casi particolari, come previsto dall’articolo 44: tale istituto può essere applicato, ad esempio, quando il minore è orfano di entrambi i genitori e vi sia un rapporto affettivo già consolidato con il richiedente. Ma si tratta di fattispecie residuali, non idonee a rispondere alle esigenze di chi, pur single, desidera offrire un ambiente familiare stabile a un minore in stato di abbandono. È verosimile che la pronuncia della Corte Costituzionale del 2025 possa agire come catalizzatore per una futura riforma della disciplina nazionale, nel solco di passate decisioni della giurisprudenza in merito le cui aperture interpretative si erano però fino configurate come soluzioni episodiche, non strutturali.

Prospettive future e riflessioni conclusive

La decisione della Consulta ha il merito di aver infranto un tabù giuridico e culturale, ridefinendo il confine tra diritto soggettivo del richiedente e interesse del minore. In un contesto sociale in continua evoluzione, in cui i modelli familiari si diversificano e si moltiplicano, l’esclusione aprioristica delle persone singole appariva ormai anacronistica e in contrasto con i principi costituzionali e convenzionali.

Sebbene l’adozione nazionale resti al momento appannaggio delle coppie coniugate, l’intervento della Corte Costituzionale apre una breccia significativa, che potrebbe essere colmata da un legislatore finalmente consapevole del mutato panorama sociale.

In conclusione, oggi un single può legittimamente aspirare ad adottare un bambino, purché si tratti di un’adozione internazionale e si affronti un percorso di valutazione approfondito. È una conquista di civiltà giuridica che potrebbe presto riflettersi anche nella normativa interna. Il diritto di ogni bambino a una famiglia, più che a un determinato tipo di famiglia, è il principio guida che la giurisprudenza e, si spera, il legislatore devono sempre tenere come faro.

“Sì al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche”.
Di notevole ed attuale rilievo è la sentenza della Corte Costituzionale numero 68 del 2025, emessa il 22 maggio, che sancisce il diritto di entrambe le mamme di riconoscere il figlio nato in Italia tramite procreazione medicalmente assistita eterologa (PMA) praticata all’estero. La sentenza dichiara incostituzionale l’art. 28 della legge sulla PMA, che impediva il riconoscimento alla madre intenzionale (ossia la compagna o unita civilmente della madre biologica).
L’art. 28 della legge sulla PMA, dichiarato incostituzionale, stabiliva che solo la madre biologica poteva riconoscere il figlio, escludendo la madre intenzionale; da ciò deriva che ora i bambini nati da coppie di donne che hanno fatto ricorso alla PMA all’estero potranno essere riconosciuti fin dalla nascita come figli di entrambe le madri, tutelando così il diritto del bambino all’identità personale. La Corte ha evidenziato che il mancato riconoscimento di entrambe le madri pregiudica il diritto del bambino a essere mantenuto, educato, istruito e assistito, oltre a ledere il suo diritto ad avere due figure genitoriali che lo riconoscono.
La sentenza della Corte Costituzionale rappresenta un passo avanti nella tutela dei diritti delle coppie omogenitoriali, sancendo il diritto dei bambini nati da PMA eterologa ad avere due mamme fin dalla nascita.
Si auspica, ad ogni modo. un intervento normativo immediato che possa colmare tale vuoto legislativo.

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