Posso chiedere l’affidamento paritetico di mio figlio?

Il tema dell’affidamento dei figli minori è disciplinato in Italia da un impianto normativo articolato e in continua evoluzione, il cui obiettivo primario è la tutela dell’interesse superiore del minore. A partire dalla riforma introdotta con la legge n. 54 del 2006, il principio dell’affidamento condiviso ha sostituito il precedente modello dell’affidamento esclusivo come regola generale. L’articolo 337-ter del Codice Civile stabilisce, infatti, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da ciascuno di essi.
All’interno di questo contesto normativo, l’affidamento paritetico rappresenta una particolare modalità applicativa dell’affido condiviso, in cui si cerca di equilibrare il tempo di permanenza del minore con ciascun genitore, riducendo al minimo la figura del “genitore prevalente” e promuovendo un coinvolgimento realmente paritario.

Cosa si intende per affidamento paritetico

L’affidamento paritetico, spesso indicato anche come “collocamento paritetico” o “affidamento alternato”, si configura come una ripartizione equilibrata dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore. A differenza del più tradizionale affidamento condiviso con collocamento prevalente, che prevede che il minore risieda stabilmente con uno solo dei genitori (di solito la madre) e trascorra periodi stabiliti con l’altro genitore, l’affidamento paritetico si propone di garantire al figlio un tempo tendenzialmente uguale con ciascun genitore, spesso su base settimanale o anche infragiornaliera.
Il presupposto logico e giuridico alla base di questa modalità è che una divisione equa del tempo favorisca lo sviluppo armonioso del minore e rafforzi il legame con entrambi i genitori, riducendo i rischi di alienazione o di marginalizzazione di una delle due figure genitoriali. La Cassazione ha più volte sottolineato come la frequentazione paritaria possa essere strumento di realizzazione del diritto del minore alla bigenitorialità, purché sussistano le condizioni materiali e relazionali adeguate (Cass. civ., sez. I, sent. n. 9764/2019).

I requisiti per ottenere l’affidamento paritetico

Sebbene non esista una norma che imponga in via generale il collocamento paritetico, la sua concessione è subordinata alla valutazione caso per caso da parte del giudice. Gli elementi che normalmente vengono considerati per l’adozione di un tale regime comprendono, tra gli altri:

  1. La capacità genitoriale di entrambi i genitori, da intendersi non soltanto in termini affettivi, ma anche educativi, morali e organizzativi.
  2. La vicinanza delle abitazioni dei genitori, elemento cruciale per garantire al minore stabilità nella frequentazione scolastica e nelle attività quotidiane. È pacifico in giurisprudenza che l’affidamento paritetico non possa essere disposto se le case dei genitori sono troppo distanti, perché questo determinerebbe un carico organizzativo e psicologico eccessivo per il figlio.
  3. La qualità del rapporto tra i genitori, poiché l’affidamento paritetico richiede un elevato livello di collaborazione, comunicazione e capacità di gestione congiunta delle scelte educative e quotidiane. L’assenza di conflittualità non è necessaria, ma deve almeno esistere una capacità minima di dialogo.
  4. L’età e la maturità del figlio, che deve essere in grado di gestire il passaggio da un’abitazione all’altra senza trauma, e la sua eventuale opinione, qualora abbia compiuto i dodici anni (o anche prima, se capace di discernimento), secondo quanto previsto dall’art. 315-bis, comma 3, c.c.

Il mantenimento diretto e la gestione delle spese

Uno dei temi frequentemente associati all’affidamento paritetico è quello del mantenimento diretto, inteso come modalità secondo la quale ciascun genitore provvede in maniera autonoma e proporzionata alle esigenze ordinarie del figlio durante il tempo in cui il minore si trova con lui. In questo sistema, il tradizionale versamento di un assegno di mantenimento da un genitore all’altro può venire meno, a condizione che sussista una reale parità di tempi e, soprattutto, una parità economica tra i genitori.
La giurisprudenza è infatti molto cauta su questo punto: in più occasioni, si è ribadito che il mantenimento diretto può essere disposto solo quando sia effettivamente garantita la parità economica e logistica, non essendo sufficiente la sola alternanza temporale del collocamento. Qualora uno dei genitori disponga di un reddito significativamente inferiore, è legittimo che il giudice stabilisca un assegno a suo carico, a tutela dell’equità e dell’interesse del minore.
Le spese straordinarie, infine, restano generalmente a carico di entrambi i genitori in misura paritaria, salvo diversa pattuizione o diversa valutazione giudiziale in base alla capacità economica.

Vantaggi e criticità dell’affidamento paritetico

I sostenitori dell’affidamento paritetico ne evidenziano vari vantaggi. In primo luogo, esso promuove un coinvolgimento equilibrato di entrambi i genitori nella crescita del figlio, favorendo un senso di continuità affettiva e limitando i rischi di esclusione parentale. Inoltre, questo modello può disincentivare conflittualità legate al controllo del tempo e delle risorse economiche.
Tuttavia, non mancano le criticità. Dal punto di vista del minore, frequenti spostamenti tra due case possono generare stress e senso di disorientamento, specialmente in età prescolare. Anche la gestione di due ambienti abitativi distinti può comportare difficoltà logistiche, come la duplicazione di oggetti, materiali scolastici, abiti, e può rendere più complicata la routine.
Inoltre, l’attuazione concreta di un affidamento paritetico richiede una stabilità organizzativa e una capacità di dialogo tra i genitori che non sempre sono realisticamente presenti nei casi di separazione, soprattutto se conflittuale.

L’orientamento della giurisprudenza italiana

In tempi recenti, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è mostrata progressivamente più favorevole all’applicazione del modello paritetico, quando ne ricorrano i presupposti. L’orientamento vigente è che il giudice non possa disporre il collocamento prevalente presso uno solo dei genitori in via automatica o presuntiva, ma debba invece valutare concretamente anche la possibilità di un collocamento paritetico.
Anche l’alternanza paritaria è considerata un’ottima soluzione a condizione che sia organizzativamente sostenibile e non destabilizzante per il minore. Il criterio fondante per tutta la giurisprudenza resta in ogni caso ancorato rigidamente al principio dell’interesse del minore, secondo il quale la scelta del regime di affidamento deve rispondere non a esigenze di equità tra i genitori, bensì esclusivamente al benessere psicofisico del figlio.

Come richiedere l’affidamento paritetico: percorso legale

Per poter ottenere un affidamento paritetico è fondamentale allegare prove concrete a supporto della sostenibilità logistica del regime paritetico: documentazione che attesti la vicinanza delle abitazioni, orari di lavoro compatibili, collaborazione educativa già avviata tra i genitori, capacità economica proporzionata. In caso di disaccordo tra le parti, il giudice potrà disporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per valutare l’idoneità del modello rispetto alle esigenze del minore.

L’affidamento paritetico, pur non essendo un diritto automatico del genitore, rappresenta una possibilità concreta prevista e sostenuta dall’ordinamento italiano nei casi in cui ciò risulti coerente con il superiore interesse del minore. Il suo successo dipende da una molteplicità di fattori, sia oggettivi che relazionali, e pertanto ogni decisione in tal senso va ponderata attentamente, spesso con l’assistenza di un legale esperto e, se del caso, di uno psicologo dell’età evolutiva.
La giurisprudenza mostra una crescente apertura verso questa forma di affidamento, ma solo a condizione che essa non si traduca in un danno per la stabilità affettiva e psicologica del figlio.

Lo studio opera prevalentemente presso gli uffici giudiziari del distretto di Monza, Milano, Como e Lecco ma garantisce, la propria assistenza sull’intero territorio nazionale avvalendosi della collaborazione professionale di altri Studi di cui negli anni ne ha testato la fiducia.