Nel sistema giuridico italiano, il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i propri nipoti minorenni trova espressa tutela nell’articolo 317-bis del Codice Civile. Tale norma, introdotta con la riforma della filiazione (Legge 10 dicembre 2012, n. 219 e successivo D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), si inserisce nel più ampio contesto della protezione dell’interesse superiore del minore, principio cardine del diritto minorile italiano ed europeo.
L’articolo in questione dispone che «Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.»
Il legislatore, dunque, riconosce il valore affettivo e formativo del legame intergenerazionale tra nonni e nipoti, inteso come elemento positivo nella crescita equilibrata del minore. Tuttavia, tale diritto non è assoluto né automatico: esso è subordinato alla verifica concreta dell’interesse del minore, che prevale su ogni altra considerazione.
È opportuno chiarire che il diritto dei nonni non è configurato dal legislatore come un diritto soggettivo pieno e autonomo, bensì come un diritto derivato dall’interesse del minore. In altre parole, il mantenimento dei rapporti intergenerazionali non è tutelato in sé e per sé, ma solo nella misura in cui risponda al bisogno del minore di conservare relazioni affettive significative e stabili, che contribuiscano al suo sviluppo psicologico, emotivo e sociale.
La giurisprudenza ha più volte ribadito questo principio. In particolare, ha affermato che “il diritto dei nonni non può prevalere sull’interesse del minore, poiché quest’ultimo rappresenta il criterio guida cui deve conformarsi qualsiasi decisione in materia di relazioni familiari.” Il giudice, pertanto, deve valutare se la relazione con i nonni apporti un contributo positivo alla vita del minore o, al contrario, se rappresenti un elemento di turbamento o disfunzionalità.
Nel caso in cui i genitori impediscano ai nonni di avere contatti con i nipoti, gli ascendenti possono rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per la tutela dei diritti, ai sensi del secondo comma dell’art. 317-bis c.c.
Il giudice adito non si limita a riconoscere il diritto in astratto, ma procede a una valutazione concreta e approfondita, eventualmente avvalendosi dell’ausilio dei servizi sociali o di consulenze tecniche (CTU). L’indagine ha come oggetto non soltanto la natura del legame esistente tra nonni e nipoti, ma anche il contesto familiare, i conflitti eventualmente in atto, e la maturità emotiva del minore. Potrà, inoltre, disporre l’ascolto del minore, ai sensi dell’art. 473-bis.4 e.5 c.p.c., ove egli abbia compiuto 12 anni o anche se di età inferiore ma capace di discernimento.
Nel caso in cui emerga che la relazione con i nonni sia effettivamente significativa e benefica per il minore, il giudice potrà stabilire un calendario di incontri periodici, anche in modalità protetta, ovvero con la presenza di un operatore specializzato, laddove vi siano conflitti gravi o situazioni pregiudizievoli in atto.
Vi sono casi in cui, pur in presenza di una richiesta formale dei nonni, il giudice decide di escludere o limitare i rapporti con i nipoti. Le motivazioni possono essere molteplici: un deterioramento grave delle relazioni familiari che coinvolga anche il minore, il rifiuto espresso e motivato da parte del bambino, oppure comportamenti degli ascendenti contrari al benessere psicofisico del minore.
Un caso esemplare è rappresentato dalla sentenza della Cassazione civile, 19/05/2020, n.9145, in cui è stato ritenuto legittimo il diniego di rapporti tra nonni paterni e nipoti da parte del Giudice Minorile, tramite provvedimento limitativo o interruttivo, qualora il mantenimento del rapporto “non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata per il minore o quando la frequentazione con i nonni comporti per lo stesso un turbamento e disequilibrio affettivo”. Rimane evidente come il principio fondante sia sempre la realizzazione del preminente interesse del minore.
Non meno rilevante è il caso in cui i nonni siano portatori di una condotta educativa o relazionale in contrasto con i valori e gli indirizzi educativi adottati dai genitori. In tal senso, il giudice è tenuto a considerare l’equilibrio complessivo del sistema familiare e ad evitare che l’introduzione di una figura terza (come quella del nonno) diventi elemento di disorientamento o conflitto per il minore.
In molte circostanze, prima ancora di arrivare a una decisione coercitiva, il giudice può sollecitare le parti — genitori e nonni — a intraprendere un percorso di mediazione familiare o coordinazione genitoriale. Queste pratiche, sempre più valorizzate dal nostro ordinamento e promosse anche dalle Linee guida europee sui diritti dei minori, hanno lo scopo di ristabilire un canale comunicativo tra le parti e di costruire un accordo condiviso sulla frequentazione dei nipoti.
Il Tribunale può, in tal senso, anche rinviare l’adozione di provvedimenti definitivi, riservandosi di rivalutare la situazione all’esito del percorso di mediazione o coordinazione. Ove invece sussistano rischi concreti per il minore o un clima familiare particolarmente deteriorato, il giudice può disporre incontri protetti, da svolgersi alla presenza di assistenti sociali o psicologi, con modalità strutturate e supervisionate. Si tratta, in questi casi, di un compromesso che consente di tutelare la relazione nonni-nipoti riducendo al minimo i rischi per il minore.
Una particolare attenzione merita l’ipotesi in cui il conflitto che impedisce la frequentazione tra nonni e nipoti derivi da una separazione o un divorzio particolarmente conflittuale tra i genitori. Spesso accade, infatti, che uno dei due rami della famiglia venga escluso dalla vita del minore per effetto della rottura del legame coniugale.
In questi casi, l’intervento del giudice diventa essenziale per garantire la continuità degli affetti, a prescindere dalle dinamiche di coppia. La Corte di Cassazione ha sottolineato come “l’identità del minore si costruisce anche attraverso la conoscenza delle proprie radici familiari, e l’esclusione di una parte della famiglia costituisce una privazione ingiustificata.”
In definitiva, il diritto dei nonni a mantenere relazioni significative con i nipoti rappresenta un principio rilevante e tutelato dall’ordinamento italiano, ma non si configura come un diritto assoluto. Esso è sempre condizionato dalla tutela prioritaria dell’interesse del minore, valutato caso per caso dal giudice competente. La legge italiana, con equilibrio, cerca di armonizzare le esigenze affettive degli ascendenti con il bisogno di stabilità, serenità e coerenza del contesto educativo del minore. Il ricorso al giudice, pur legittimo, dovrebbe rappresentare l’extrema ratio, preceduto da tentativi sinceri di ricostruzione del dialogo familiare e di mediazione dei conflitti.
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